
Ciao Vladi, questo è il mio ultimo "lavoro" mi è costata una bella fatica, ho consultato i testi originali del ddl più altri riferimenti dalla rete. Purtroppo è molto lungo (5pag) e tecnico, ma mi sono sforzato di semplificarlo e alla fine penso che il senso si capisca. Sarei felice se lo pubblicassi sul tuo blog: la gente deve sapere. A presto, un saluto Giulio :)
Un lavoro encomiabile caro Giulio, un’ analisi tecnica precisa, forse più adatta agli addetti ai lavori che a chi si sfoga o si distrae partecipando ai forum e ai blog. Uno studio minuzioso, non facile da leggere e da comprendere ma che indubbiamente merita un posto nel nostro piccolo blog. Grazie Vladimiro.
Scrivo questo articolo in risposta ad un intervento di un caro amico sul sito pdl-sorrento, in merito al ddl intercettazioni. Tale posposta di legge, di fatto, se approvata, porterà due effetti: limiterà la possibilità di intercettare le utenze degli indagati (ed è questo l’aspetto che analizzeremo); non permetterà di raccontare le inchieste sui giornali in modo dettagliato ed esaustivo (aspetto di cui mi sono già occupato). Ora, non si discute sulla necessità di un provvedimento del genere in un momento di tale crisi economica, politica e soprattutto sociale. Sembra nota la sua inopportunità. A mio avviso, il Parlamento dovrebbe concentrarsi su altro. Tuttavia i motivi che spingono il Pdl ad approvare una norma del genere li possiamo così riassumere:
1) le intercettazioni costano troppo; 2) L’A. G. ne abusa; 3) Bisogna tutelare la privacy del cittadino.
Sarà vero che le intercettazioni costano troppo? Vediamo.
il Sole 24 ore scrive che nel 2009 la spesa è stata di 270 milioni di euro. Inoltre, si aggiunge che “le cose stanno cambiando. Ad esempio, scendono i costi delle singole operazioni:(siamo a una media poco superiore ai 1.500 euro a bersaglio contro gli oltre 3mila del 2003. Per il 2010, i circa 180 milioni di euro messi a disposizione dal ministro, incidono per il 2,4% sul budget complessivo della giustizia. E non per 50% come dice Alfano!
Se vogliamo fare il raffronto poi con tutto ciò che è stato confiscato in varie inchieste, grazie a questo formidabile strumento, la tesi del costo eccessivo non sta in piedi.
Sarà vero che sono troppe le utenze sotto controllo? B. dice addirittura 7.5 miliardi di cittadini intercettati. Ancora il giornale di CONFINDUSTRIA (Sole 24 ore), che lungi dall’essere un giornale “rosso”, smentisce: sono “120mila telefoni sotto controllo, oltre 11mila intercettazioni ambientali. In totale, nel 2009, le procure hanno spiato oltre 130mila «bersagli». Termine che, tradotto dal gergo degli inquirenti, è (quasi) sinonimo di «indagati» sottoposti a intercettazione. Il "quasi" è d'obbligo perché ciascun indagato potrebbe disporre di più di un telefonino: a conti fatti, il numero di individui dietro le utenze telefoniche controllate dalle procure è quindi più basso, verosimilmente intorno a 80mila, se si stimano tre cellulari ogni due persone.”.
Ma se ancora tutto questo non vi da l’idea dell’inutilità di questa legge, voglio far presente altri elementi interessanti.
Il Parlamento, nella scorsa legislatura, ha costituito una commissione d’inchiesta sulla qualità delle intercettazioni. Da tutto il mondo sono arrivati esperti nel settore con l’incarico di analizzare l’efficacia di questo strumento d’indagine e di confrontare la metodologia d’uso italiana con altri paesi. Il Risultato è eloquente. La commissione conclude che “ le garanzie che il nostro sistema legale assicura al cittadino non hanno l’eguale presso alcun altra democrazia occidentale. Infatti, in Italia la limitazione di diritti fondamentali come quelli tutelati dall’articolo 15 della Costituzione (definiti «inviolabili») può avvenire soltanto a seguito di previsione legislativa e di provvedimento motivato dell’autorità` giudiziaria. Naturalmente questa relazione è stata firmata anche dal Pdl. Forse l’hanno scordato.
Non dobbiamo dimenticare che questo ddl, oltre a limitare le intercettazioni, limita pure la possibilità di pubblicare gli atti di inchiesta pubblici. Cioè, gli atti sono pubblici ma non pubblicabili, o per lo meno lo sono solo i riassunti. Una cabala sulla informazione. Infatti, l’Onu avverte “la legge sulle intercettazioni mina la libertà di informazione”. Certo è, che l’Onu nemmeno mi sembra un organo bolscevica. Poi va bè, punti di vista.
Se poi tiriamo in ballo la stampa estera, tanto peggio: il “no” alla proposta è unanime. È bene precisare che nemmeno la stampa estera è in mano ai fautori del“Avanti o popolo.”
Viene a galla, così, la vera ratio legis: salvare una 15ina di persone da indagini scomode. Ovvero impedire ai magistrati di scoprire e punire i reati dei cd “colletti bianchi”.
Fatta questa sorta di preambolo quello che mi preme ora è confutare l’articolo citato precedentemente, cercando di smontarne alcune tesi, laddove è possibile, e al contempo avvallarne delle altre, laddove sia lecito..
Entriamo nel testo del ddl e cerchiamo di intendere le modifiche che apporterebbe apportare al codice di procedura penale. Ecco i punti salienti.
1) Ci saranno limiti di ammissibilità non solo per le intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione ma anche per “le immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico(tabulati) delle conversazioni o comunicazioni”
Quindi, l’Anm (associazione nazionale magistrati) ha ragione quando afferma che «Oggi si possono effettuare, da parte della polizia giudiziaria e senza autorizzazione del magistrato, riprese visive (senza captazione dei suoni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico.” Perché se passasse questa legge, in futuro, anche per le riprese visive in luoghi pubblici sarà necessario l’autorizzazione del collegio di magistrati. In più, ci saranno i limiti da rispettare (ex 266), che ora valgono solo per le intercettazioni telefoniche. Idem per l’acquisizione dei tabulati.
2) le intercettazioni potranno essere disposte:
- con l'autorizzazione del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, “che decide in composizione collegiale”.
Oggi, invece, le dispone il Gip su richiesta del PM. Per ogni utenza telefonica da sottoporre a intercettazione, per ogni tabulato telefonico, per ogni intercettazione ambientale e per ogni ripresa visiva da acquisire, il pubblico ministero dovrà trasmettere l'intero fascicolo al tribunale del capoluogo del distretto. Ne consegue: una perdita di tempo mostruosa per le indagine e un aggravio sui costi, vista la necessità di trasferire ogni volta tutti i faldoni dell’inchiesta al tribunale di capoluogo; in più, nei casi in cui si dispongono le intercettazioni oltre 75 giorni , questo via vai di carte deve essere ripetuto ogni tre giorni.
- Quando”ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti”:
a) sussistono gravi indizi di reato.
Qui si è fatto un passo indietro rispetto al vecchio ddl che prevedeva “evidenti indizi di colpevolezza”. Infatti, il codice sembra rimanere invariato, ma vi spiego l’arcano. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si dovranno tener conto gli articoli 192, commi 3 e 4 previsti per valutare le prove, non gli indizi . I commi 3 e 4 del detto articolo, si riferiscono alla valutazione della chiamata in correità (cioè, le dichiarazioni rese contro altri da coimputati o da imputati di reati connessi o collegati a quello per cui si procede) che costituisce fondamentale strumento di prova in un numero elevatissimo di vicende processuali, soprattutto relative a delitti di criminalità organizzata. In questi casi il giudice deve fare una serie di controlli accurati e scrupolosi, proprio perche sono prove da valutare. In primo luogo, procedere alla verifica della credibilità del dichiarante, in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; occorrerà, quindi, verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri quali, precisione, coerenza, costanza, spontaneità; il giudice dovrà, infine, esaminare i c.d. riscontri esterni idonei a confermare l'attendibilità della chiamata. Grazie al ddl tutto ciò varrà anche per le chiamate in correità intercettate in fase di indagine preliminare. E scusate se è poco.
In più si dovrà tener conto anche dell’art 195, comma 7, che come quello di prima, serve per valutare le prove. Questi prevede :“non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame”. Tutto ciò esteso anche per le intercettazioni, significa che non le si possono utilizzare, quando non si riesce a capire chi abbia fornito all’intercettato la notizia del fatto sul quale si indaga o essenziale per le indagini. Così, anche in questo, caso pur riammettendo la dicitura “gravi indizi di reato”, ci dicono che “piove ma in realtà ci pisciano in testa” come direbbe Travaglio.
b) “nei casi di intercettazione di conversazioni (..)le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati, oppure sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti”;
c) anche nei casi di acquisizione dei tabulati telefonici si rispetta la lettera b;
d) anche“nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive”, vale la lettera b però rispetto non alle utenze, ma ai luoghi ripresi;
e) “le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini”;
f)” il decreto che le dispone deve espressamente e analiticamente” indicare i precedenti presupposti;
3) la durata delle operazioni è prevista per “un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi”. Però, il ddl dice che può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi. Non finisce qui, perché quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga fino a quindici giorni, anche non continuativi. In altre parole il giudice può arrivare faticosamente a far intercettare fino a 75 giorni. Dopodiché il PM può, ancora, “in casi di urgenza”, prorogare le operazioni attraverso un decreto reiterabile per “altri tre giorni”, naturalmente con l’assenso del collegio autorizzante, rinnovato allo scadere del terzo giorno.
4) le intercettazioni ambientali potranno essere disposte solo quando “vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa”. Cosa cambierebbe rispetto ad ora? Dunque, l’art 266 del codice di procedura penale ora vigente dice "...è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c. p (violazione di domicilio), l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa”. La differenza sta nel fatto che il riferimento al 614 c.p., sparirebbe. Mentre ora, soltanto in presenza della violazione di domicilio (614 c. p.), deve esserci "il fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa", in futuro dovranno esserci sempre fondati motivi "di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa". Praticamente devi sapere prima, che si sta svolgendo un reato, poi puoi mettere la cimice. E che la metti a fare? Oggi è proprio questo il merito, mettere una cimice per vedere se si scopre un reato.
Tuttavia c'è un piccolo codicillo che dice: "Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali (..) e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati dall'art. 614 del codice penale, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni per non oltre tre giorni scondo le modalità" indicate riguardo le intercettazioni telefoniche. Tradotto: quando non devi intercettare in casa, hai tre giorni di tempo per intercettare fuori, in macchina, in un luogo pubblico. Infatti, Travaglio dice il vero quando afferma: ”Si potrà piazzare una microspia «solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».” Però, sono costretto smentirlo su una cosa che nemmeno nell’articolo del pdlsorrento si fa cenno (la riprova della mia imparzialità). Marco afferma che quest’ultima modifica vale anche per terrorismo e mafia. Ma il ddl è chiaro sul punto ”L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma (Mafia e terrorismo. ndr) è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa”.
5) Per quanto riguarda la ricerca dei latitanti, per il Pdl nulla cambierà. È laVerità?.
l'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale sarà questo:
Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto nell'articolo 267, comma 3. Si applicano ove è possibile le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.
è vero quindi che non ci saranno limiti temporali per la ricerca dei latitanti previsti dall’articolo 267 comma 3, ma è vero pure che anche i questo caso dovranno essere rispettati il comma 1 e 2 del 267 (mezzi di prova), cioè quelli riguardanti tutte le restrizioni sopra citate. E non mi pare poco, anzi. Così, come dice l’Anm, “anche le attività di ricerca dei latitanti di mafia subiranno un grave danno” : perché nlla proposta di legge, nulla di preciso si evince relativamente quest'ambito.
6) Veniamo all’utilizzazione dell’intercettazioni in altri procedimenti ( ex 270 ccp). Mentre ora l’ art 270 è questo: “I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.”, in futuro cambierà così: ”I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di mafia e terrorismo, nonché per l'accertamento dei delitti” di Corruzione del cittadino da parte dello straniero, Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato, Favoreggiamento bellico, Scambio elettorale politico-mafioso, Devastazione e saccheggio, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia minorile, “e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte” . Ci manca il meglio: i delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, ecc). Perché non ci sono? Domanda retorica.
8)C’è pure la famigerata norma D’Addario ”Chiunque effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, é punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.”
Se questo articolo oggi fosse in vigore, non avremo saputo niente delle scappatelle del premier e di tutta l’inchiesta sui festini dei potenti a base di escort e droga organizzate da Gampi Tarantini.
7) Relativamente i delitti di mafia e terrorismo APPARENTEMENTE nulla cambia. Infatti, il ddl prevede espressamente che quando le intercettazioni sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di mafia e terrorismo, “l'autorizzazione è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203”. Quindi sparisce anche quell’artifizio che ho spigato prima al punto 2, lettera a di questo post.
La durata delle operazioni però, non potrà superare i quaranta giorni, ma potrà essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza si applica il comma 2 del 267, ovvero come vigente per gli altri reati. Non è vero dunque che non c’è nessun limite temporale. E non è vero nemmeno che il d.d.l. ha inserito nell’art.267 del c.p.p. le disposizioni oggi contenute nell’art.13 del decreto legge 13 5 1991 n.152, per lo meno non al 100%. Perché il detto articolo, non contiene, appunto, nessun limite di tempo. O per meglio dire, il decreto legge non fa nessun riferimento ai termini di durata massima delle indagini preliminari.
Anche in questo caso i faldoni dell‘inchiesta dovranno fare un via vai generale tra procura limitrofa e procura di capoluogo.
Tuttavia voglio sottolineare più di tutto, sotto questo aspetto, un'altra cosa: non è vero che se questo ddl passasse la lotta alla criminalità organizzata non subirebbe colpi! Su questo punto hanno ragione Travaglio, l’Anm, Repubblica, Di Pietro e tutti quelli che osteggiano il ddl.
Vi spiego subito il perché. Il delitto di associazione mafiosa (anche di Terrorismo e simili), non è come gli altri. Per contrastarla bisogna arrivarci; e ci si arriva anche grazie a un contrasto concreto dei cd reati “fine” collegati alle infiltrazioni nel mondo economico e della pubblica amministrazione: turbativa di appalti, abuso d’ufficio, corruzione, estorsione, ecc… Tutti reati per i quali varranno le modifiche principali! In altre parole bisogna prima scoprire, il furto, l’estorsione, la corruzione, il commercio di droga ecc… poi si mette tutto insieme e si riscontra un organizzazione che pilota e trae profitto da questi illeciti, appunto l’associazione mafiosa. Però, se il PM ha di fronte a se un muro di cinta ( il ddl intercettazioni ndr) che non permette si scoprire i furti, l’estorsioni, le corruzione, il contrabbando di droga, la turbative di appalti, l’abuso d’ufficio, l’estorsioni, le truffe, i sequestri di persona, lo sfruttamento della prostituzione, le rapine, i furti in appartamento, le associazioni per delinquere, le violenze sessuali, gli scippi, gli incendi, le ricettazioni, le calunnie, i reati ambientali, i reati contro la salute e la sicurezza dei lavoratori, i reati economico finanziari, le frodi fiscali, la ricerca di latitanti ecc…come fa a scoprire l’associazione mafiosa? Sarebbe un associazione che non si occupa di niente?
Leggiamolo l’art 416- bis a titolo di chiarimento: “L’associazione e’ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta’ che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita’ economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se’ o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se’ o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”. Quindi cambia TUTTO.
Caro Lupi, caro Pdl tutto, ve lo dico sinceramente: ma chi credete di prendere per i fondelli?
Alla luce di quanto riportato, io credo che le “stressanti critiche” (come le definisce il mio caro amico A. Apreda) non siano insussistenti, anzi, c’è un enorme non detto che rischia di confondere le idee a tutti. In più cerchiamo di non perdere di vista la ratio legis di questo ddl: salvare i soliti noti. Cioè quei 15/20 furbetti che hanno in mano l’Italia e che se la stanno mangiando!
Ricordate: se ci informiamo è molto più difficile fregarci.
Giulio Sorrentino
2 commenti:
bel lavoro caro giulio complimenti e grazie
Whrhite Minny dove siete?
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